LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 13-04-1992
REGIONE PIEMONTE

Istituzione dell' anagrafe canina

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 17
del 22 aprile 1992
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il visto del Commissario del Governo si intende
apposto per decorso del termine di legge
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 1.  Le Unità  Socio Sanitarie Locali( UUSSSSLL),
i Comuni e le Comunità  Montane, con la collaborazione
delle associazioni di volontariato interessate,
sulla base delle indicazioni della programmazione regionale,
definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione
e la lotta al randagismo di cani.
  2.  La presente legge, in applicazione al punto 1
dell' articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, al
fine di promuovere la protezione degli animali di
affezione, favorire la corretta convivenza tra uomo
e animale e la tutela della salute pubblica, istituisce
l' anagrafe canina.

 

 

ARTICOLO 2

 1.  L' anagrafe canina regionale è  istituita e gestita
presso i Servizi veterinari delle UUSSSSLL in
collaborazione con i Comuni e le Comunità  Montane,
secondo le disposizioni della presente legge e gli
indirizzi di coordinamento emanati dall' Assessorato
regionale alla Sanità .
  2.  Tutte le operazioni relative all' anagrafe canina
regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono obbligatorie
e gratuite fatti salvi i casi in cui il proprietario
ricorre, per l' intervento di tatuaggio, alla prestazione
dei veterinari liberi esercenti.

 

 

ARTICOLO 3

 1.  I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di
cani, devono provvedere alla iscrizione dei medesimi
alla anagrafe canina regionale, entro il secondo
mese di età  o comunque entro sessanta giorni dall' inizio
della detenzione.
  2.  All' atto della iscrizione viene compilata apposita
scheda segnaletica, su modello predisposto dall' Assessorato
regionale alla Sanità , che dovrà  riportare i
seguenti dati:
a) caratteristiche dell' animale;
  b) generalità  complete ed indirizzo del proprietario
o dell' Ente o ditta interessati;
  c) codice assegnato dell' animale, comprendente numero
della USSL, sigla della Provincia e numero
progressivo.
  3.  La scheda segnaletica viene consegnata in copia
al proprietario o detentore e sarà  inoltre utilizzata
dal Servizio veterinario della USSL per la registrazione
degli interventi obbligatori di profilassi e
polizia veterinaria eseguiti sull' animale.
  4.  I proprietari o detentori di cani sono tenuti a
segnalare al servizio comunale che gestisce l' anagrafe
canina regionale, entro quindici giorni, la cessione
definitiva o la morte dell' animale, nonchè  eventuali
cambiamenti di residenza.

 

 

ARTICOLO 4

 1.  Entro quattro mesi dall' iscrizione all' anagrafe
canina i cani devono essere identificati con il codice
assegnato all' atto dell' iscrizione, impresso con tatuaggio
indelebile.
  2.  Le operazioni di tatuaggio sono a cura dei
Servizi veterinari delle UUSSSSLL o di veterinari
liberi esercenti appositamente autorizzati e devono
essere eseguite:
a) con metodi che non arrechino alcun danno all'
animale;
  b) in modo che cifre e numeri risultino impressi
in maniera chiara e leggibile per tutta la vita dell' animale
sulla faccia interna della coscia destra o sul
padiglione auricolare destro.

 

 

ARTICOLO 5

 1.  Le spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti
da veterinari liberi esercenti sono a carico del proprietario
del cane.

 

 

ARTICOLO 6

 1.  Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato
dal detentore entro tre giorni agli organi di
polizia municipale del Comune competente per territorio
anzichè  alle UUSSSSLL.
  2.  La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata
agli organi di polizia municipale del Comune
competente per territorio.
  3.  In caso di cattura di cani vaganti regolarmente
tatuati si deve provvede alla individuazione del
proprietario per la restituzione dell' animale.
  4.  I cani non tatuati, di età  superiore a sei mesi,
ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal
proprietario devono essere inseriti nella anagrafe canina
regionale a spese del proprietario medesimo.
  5.  Le spese di cattura e custodia del cane e di
eventuali cure sono, in ogni caso, a carico del proprietario.

 

 

ARTICOLO 7

 3.  Dopo i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i
cani che non risultano censiti e tatuati devono essere
coattivamente inseriti nell' anagrafe canina regionale.
  Le spese di iscrizione e tatuaggio sono in questo
caso a carico del proprietario.

 

 

ARTICOLO 8

 1.  L' inosservanza agli obblighi fissati dagli articoli
3, comma 1 e 4 comma 1 è  punita con le sanzioni
stabilite dall' articolo 5 della legge 14 agosto 1991,
n. 281.
  2.  Chiunque, avendo iscritto il cane all' anagrafe
canina di cui alla presente legge, omette di segnalare
la cessione definitiva di morte dell' animale ovvero
i cambiamenti di residenza entro i termini fissati
all' articolo 4 comma 4 della legge, è  punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire trecentomila.
  3.  Il detentore di un cane che omette di denunciare
lo smarrimento entro il termine fissato dall' articolo
6 comma 1, è  punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire trecentomila.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 Data a Torino, addì  13 aprile 1992